Il Tribunale tiene conto della proposta tabellare dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano. 

Danno da lucida agonia della vittima

Un uomo, rimasto coinvolto in un incidente stradale, sopravvive 64 giorni dopo il sinistro, per poi decedere a causa dello stesso. La moglie, la figlia ed il fratello si rivolgono al Tribunale di Pavia per ottenere il risarcimento del danno morale ed il danno da perdita del rapporto parentale e, iure hereditatis, un ulteriore importo da intendersi come danno biologico di natura temporanea sofferta dal de cuius.

Per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, la Corte di merito privilegia il legame familiare tra vittima primaria e secondaria e, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, stima equo liquidare la somma massima prevista dalle Tabelle milanesi.

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Per quanto riguarda il danno iure proprio degli attori, il Tribunale riconosce come questi abbiano fornito prova dell’intimo rapporto stabilito con marito, padre e fratello.

L’uomo è rimasto vigile e lucido per un giorno intero, mentre per i successivi 63 giorni le parti attore non hanno fornito alcun elemento volto a provare una lucida agonia in capo alla vittima. Richiamando la nota Cass. civ., n. 15395/2016, secondo cui il danno è presente a prescindere dallo stato di coscienza del soggetto leso, il Giudice di merito, tenuto conto della sussistenza di segnali – benché minimi – di risposta alle sollecitazioni esterne, ritiene che sia rinvenibile una prova prudenziale della “sussistenza di una sia pur debolissima coscienza in capo al soggetto anche durante il periodo di coma” e ritiene corretto applicare il valore massimo previsto dalle tabelle milanesi per l’inabilità temporanea.

La Corte, al fine di procedere con una liquidazione del danno richiesto “avulsa da criteri meramente discrezionali”, si riporta agli Studi effettuati dall’Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Milano, Gruppo Quattro, che hanno elaborato una proposta tabellare per il danno terminale, e ne richiama i principi fondanti:

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  • unitarietà ed omnicomprensività del danno terminale, da intendersi comprensiva di pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, lucida agonia o morale catastrofale (Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008 nn. 26972269732697426975);
  • temporaneità del danno, convenzionalmente limitata ad un periodo inferiore ai 100 gg, ricadendo per i periodi superiori nel danno biologico “ordinario”;
  • coscienza del danno, che consiste nella prova, seppur presuntiva, in capo al soggetto della fine imminente, che deve essere fornita dall’attore;
  • intensità decrescente del danno, parametrata al passare del tempo considerando che, nel periodo immediatamente successivo all’evento lesivo, massima è la sofferenza, mentre tende a diminuire successivamente, intervenendo anche una rinnovata speranza di sopravvivenza.

L’Osservatorio ha proposto una liquidazione equitativa del danno terminale limitata ai primi 3 giorni, entro il tetto stabilito di € 30.000, non personalizzabile. Dal quarto giorno, in considerazione delle circostanze del caso concreto, si ritiene invece che debba essere operata una personalizzazione del danno; convenzionalmente l’Osservatorio ha stabilito un importo di € 1.000, con progressiva diminuzione giornaliera fino al centesimo giorno.

Il giudice di merito ritiene dunque equo liquidare, tenuto conto dell’età della vittima e delle circostanze del caso concreto, l’importo di € 10.000 per il primo giorno di lucida agonia e per i 63 giorni successivi in stato di coma, l’importo complessivo di € 9.135. La Corte reputa infatti soddisfacente per la pretesa risarcitoria il valore massimo di € 145 giornalieri per i giorni di incoscienza dell’uomo, non avendo gli attori fornito ulteriori elementi utili a provare un danno maggiore in capo alla vittima.