Il Danno alla salute proprio ed ereditario (quest’ultimo riconoscibile solo in caso di morte non immediata) e il Danno patrimoniale vanno valutati caso per caso.
Per quanto riguarda la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, la richiesta va inviata per la prima volta entro il termine massimo di 14 anni (o 36 anni in caso di omicidio stradale plurimo aggravato da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti), salvo il caso di sentenza penale passata in giudicato.
Il tempo necessario ad ottenere il risarcimento e la quantificazione del risarcimento stesso dipendono dal grado di specializzazione di chi gestisce la pratica (vedi casi risolti).
Esempio: il risarcimento del danno spettante al genitore 40enne che perde l’unico figlio 12enne con lui convivente, sarà maggiore del risarcimento che spetterà al genitore 80enne che perde uno dei quattro figli, 52enne, già coniugato e non più convivente.
Va poi considerato che la quantificazione economica può subire una diminuzione percentuale per eventuale concorso di colpa della Vittima nell’incidente (ad es., il mancato uso delle cinture di sicurezza, la velocità non commisurata allo stato dei luoghi, o il non aver indossato il casco protettivo sul cantiere di lavoro).
In qualche caso (Tribunale di Roma e Tribunali di Crotone, Lanusei, Frosinone, Rieti, Viterbo), la giurisprudenza riconosce il diritto al risarcimento anche ad altre figure parentali quali zii, nipoti, cugini, genero/nuora, cognati (soprattutto se conviventi con la vittima).