risarcimento danni da morte o lesioni gravi

Danno patrimoniale e danno non patrimoniale: la prima necessaria distinzione per comprendere la natura del danno.

Danno patrimoniale e danno non patrimoniale

risarcimento danni da morte o lesioni gravi

Il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale rappresentano l’insieme di diritti al risarcimento da atto illecito, tutelati dal nostro ordinamento.

Si tratta di danni accomunati, in base alla risarcibilità, dalla commissione da parte di un terzo di un atto illecito contrattuale o extracontrattuale. La fonte giuridica che li regolamenta deriva da principi di tutela diversi fra loro.

Analizziamo insieme le loro caratteristiche e le previsioni di risarcimento.

Il danno patrimoniale

Il danno patrimoniale è suddiviso in due distinte macro-categorie: il danno emergente e il lucro cessante.

  • Il danno emergente corrisponde ad una effettiva diminuzione di patrimonio del danneggiato. Si tratta delle spese sostenute come conseguenza del danno subito (spese per medicinali, riabilitazione, psicologo, meccanico ecc.) e deve essere rigorosamente provato mediante la relativa documentazione (fatture, scontrini ecc.).
  • In materia di danno patrimoniale da lucro cessante, invece, la norma di riferimento è l’art. 1223 del codice civile. Espressamente, l’articolo dispone che: “Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”. Il lucro cessante attiene proprio a quest’ultimo aspetto, ovvero il mancato guadagno che si sarebbe prodotto se l’inadempimento non fosse stato posto in essere. Questo reddito non fa ancora parte del patrimonio del titolare del diritto al risarcimento, ma rappresenta comunque una ricchezza che si sarebbe ragionevolmente prodotta. Il lucro cessante può essere rinvenuto in diverse circostanze. Tra queste, ad esempio, c’è l’impossibilità di utilizzare un bene dal quale si potrebbe ricavare un guadagno, la mancata realizzazione di rapporti contrattuali. Ci sono poi i cosiddetti “danni futuri”, che conseguono alla perdita o alla forte diminuzione della capacità lavorativa ed anche alla capacità di dare prestazioni assistenziali.

Il danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale riguarda ciò che un soggetto subisce a seguito della violazione di un valore della personalità umana. Questo deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (cfr. art.2059 c.c.). Più frequenti sono i danni derivanti da reato, come ad esempio le lesioni colpose in caso di incidente stradale o in caso di intervento chirurgico sbagliato.

La Costituzione Italiana garantisce la piena tutela dei diritti fondamentali di cui agli artt. 2, 29, 30, 31, 32: integrità fisica e morale, vita matrimoniale, solidarietà familiare, rapporto parentale. Punto di riferimento al riguardo è la sentenza n. 184/1986 della Corte Costituzionale. Inoltre l’art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con legge 190 del 2008, afferma che la dignità umana ha la sua massima espressione nell’integrità morale e biologica (cfr. Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 9231/13).

  • Il danno esistenziale è qualsiasi compromissione delle attività che realizzano e completano la persona, quali ad esempio la lesione della serenità familiare o il godimento di un ambiente salutare. Esso è distinto dal danno biologico perché non presuppone l’esistenza di una lesione fisica ed è distinto dal danno morale perché non costituisce una sofferenza di tipo soggettivo. Questo danno ricomprende il danno estetico, il danno alla vita di relazione, alla sfera sessuale ecc.

Il danno non patrimoniale pertanto, anche se la giurisprudenza recente si è orientata verso una nozione unitaria, può essere ancora differenziato in danno biologico o danno alla salute, danno morale e danno esistenziale.

  • Il danno biologico, cioè il danno alla salute, ricomprende sia i danni fisici che i danni psichici (ansia che diventa patologica, sindrome post traumatica da stress, attacchi di panico che necessitano di un intervento specialistico ecc.).
  • Il danno morale è la sofferenza interiore soggettiva causata da un fatto illecito e va risarcito solo nei casi previsti dalla legge (ad esempio, in primis, se il fatto illecito costituisce reato), è esigibile sia direttamente dal danneggiato in caso di lesioni, sia da parte dei congiunti di un soggetto che abbia subito lesioni gravissime o addirittura mortali.

Calcolo del danno patrimoniale e non patrimoniale

Per poter effettuare un calcolo del danno patrimoniale è necessario conoscere il reddito del danneggiato ed altri elementi utili per un conteggio puntuale. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, questo viene regolamentato da speciali tabelle del Tribunale di Roma e del Tribunale di Milano, consultabili su Assisto.pro.

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