Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è un organismo di indennizzo nato in attuazione della Convenzione di Strasburgo del 1959 e regolato dal Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs 209/2005).
Chi ha diritto di richiedere il risarcimento danni al Fondo?
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada (FGVS) nasce allo scopo di risarcire:
- I danni causati da veicolo o natante non identificato (inizialmente solo per i danni alla persona, ma dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n. 198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di € 500,00 in caso di danni gravi alla persona);
- I danni causati da veicolo o natante identificato ma non coperti da assicurazione (inizialmente solo per i danni alla persona e per i danni a cose con una franchigia di € 500,00, ma dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n. 198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente);
- I danni cagionati da veicolo o natante che risulti assicurato presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in uno stato di liquidazione coatta (sia per i danni alla persona che alle cose);
- I danni causati da un veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario (furto). La denuncia di furto deve essere stata presentata almeno 24 ore prima del sinistro (per i danni alla persona e alle cose subiti dai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà, limitando l’intervento del Fondo al massimale di legge in vigore al momento del sinistro).
Inoltre, a seguito del decreto legislativo n. 198 del 6 novembre 2007, il Fondo provvede al risarcimento del danno anche nei seguenti casi:
- Sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE più Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (art. 283 comma 1 lett. d-bis);
- Sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (art. 283 comma 1 lett. d-ter).
Da chi viene gestito il Fondo e come funziona?
Il Fondo è stato istituito in forza delle norme di cui agli artt. 19 e seguenti della L. 990/69. Si tratta di un organismo di indennizzo amministrativo della CONSAP S.p.A. sotto la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive. Il Fondo si finanzia con i contributi che tutte le imprese di assicurazione operanti in Italia sono obbligate annualmente a versare alla CONSAP stessa, per ogni singolo contratto assicurativo concluso. Quindi, in buona sostanza, tutti gli automobilisti che stipulano un contratto di copertura assicurativa RCAuto finanziano il Fondo.
Qual è il massimale del FGVS?
Per quanto riguarda il massimale, il Fondo risarcisce nel caso di cui al primo punto fino ad € 5.000.000,00 per danni a persona per ogni sinistro ed € 1.000.000,00 per danni a cose per ogni sinistro (il cosiddetto massimale di legge). In tutti gli altri casi, il danno è risarcito nei limiti dei massimali di legge previsti per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.
Come si accede al FGVS?
E’ importante, a questo punto, capire come accedere al Fondo. Il danneggiato, o chi per esso, dovrà inviare la denuncia del sinistro con raccomandata A/R sia alla CONSAP S.p.A. (presso la sede legale di Roma, Via Yser n. 14) sia alla cosiddetta “impresa designata”. Infatti, la CONSAP designa per ogni sinistro una compagnia di assicurazioni corrispondente, individuata dall’ISVAP in base al luogo di accadimento del fatto. L’impresa designata tratterà poi direttamente la pratica e procederà alla liquidazione del danno.
Imprese designate, Regione per Regione.
Ecco l’elenco delle imprese designate, Regione per Regione, in formato pdf.
In caso di incidente rientrante in una delle fattispecie tutelate dal FGVS, è ancora più importante ricevere un’assistenza altamente qualificata e specializzata, per non perdere tempo in lungaggini amministrative ed ottenere il congruo risarcimento dei danni subiti.
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