risarcimento danni da morte

Sospette clausole vessatorie in polizze invalidità, questi gli accertamenti alla base dell’istruttoria disposta dall’Antitrust nei confronti di Generali, Zurich e Allianz. 

Istruttoria Antitrust su Generali, Zurich e Allianz

Le postille contestate non consentono agli eredi dell’assicurato per infortunio o malattia di subentrare nel diritto all’indennizzo qualora il loro congiunto muoia per causa diversa da quella che ha determinato l’invalidità e prima che la compagnia abbia effettuato gli accertamenti sui postumi dell’invalidità stessa. L’Ivass ha scritto a tutte le aziende chiedendo di modificare tale clausola entro 120 giorni.

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L’Antitrust, autorità garante della concorrenza e del libero mercato, ha avviato una istruttoria nei confronti delle compagnie assicurative Generali Italia, Zurich Insurance Company e Allianz, al fine di accertare la vessatorietà di alcune clausole contenute nelle polizze infortuni e malattia. 

In Italia questa voce vale poco più di 5 miliardi di euro all’anno (5,3 miliardi nel 2016 e 3,7 miliardi al terzo trimestre 2017), contro un giro d’affari complessivo del comparto danni di 36 miliardi. Si tratta quindi di una fetta importante, circa il 15% dei premi totali, sebbene non cruciale come la polizza auto. Il segmento, anche in prospettiva, ha però la sua rilevanza, tanto che negli ultimi anni risulta essere in costante crescita: nel 2016, per esempio, è balzato del 4,6% dopo che nel 2015 aveva incamerato un progresso dell’1,5%. Anche i dati del 2017, disponibili fino al terzo trimestre, descrivono una dinamica positiva e in ascesa del 4,6%. 

In contemporanea anche l’Ivass, istituto di vigilanza sul settore, è intervenuto su tutte le imprese di assicurazione con una lettera al mercato, ricordando la necessità di verificare la presenza di tali clausole nelle polizze e, nel caso, a modificarle entro 120 giorni. 

In sintesi, la controversia verte sulle clausole che non consentono agli eredi dell’assicurato di subentrare nel diritto all’indennizzo qualora il loro congiunto muoia per causa diversa da quella che ha determinato l’invalidità e prima che la compagnia abbia effettuato i propri accertamenti medici sui postumi permanenti dell’invalidità stessa. Nelle polizze, quindi, le compagnie inseriscono delle clausole che le autorizza ad autoassegnarsi termini discrezionali, in genere molto lunghi (fino a 18 mesi), per svolgere gli accertamenti medici e prevede l’intrasmissibilità dell’indennizzo agli eredi se l’assicurato muore prima che la compagnia stessa abbia svolto tali accertamenti. Inoltre, non consente agli eredi di dimostrare in altro modo che nel frattempo l’invalidità del loro congiunto si era consolidata, ad esempio attraverso certificati rilasciati dalle ASL o da altre strutture. 

La Corte di Cassazione ha però affermato di recente che la clausola sulla intrasmissibilità agli eredi del diritto all’indennizzo “altera il normale equilibrio contrattuale a vantaggio dell’assicuratore anche se visto nella sola convenienza di sottrarsi alla immediata esecuzione della prestazione in attesa fiduciosa del verificarsi dell’evento causativo dell’estinzione della sua obbligazione giuridica”.