Assisto ottiene il risarcimento per i propri assistiti in pochi mesi (cfr. Casi risolti). L’importo del risarcimento danni per un incidente stradale grave o mortale non è predeterminato e il risultato può variare, anche molto, a seconda di chi rappresenta i danneggiati. Dipende soprattutto dalla esperienza specifica di chi deve portare avanti, con forza e senza compromessi, i diritti e le necessità dei danneggiati o dei loro parenti. (cfr. Calcola ora il tuo risarcimento)

In seguito ad un incidente stradale con esito mortale, in cui la responsabilità dell’accaduto sia anche solo parzialmente di una terza parte, i prossimi congiunti della vittima hanno diritto a richiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali alla Compagnia assicurativa di controparte o al Fondo di Garanzia Vittime della Strada (in caso di mancata copertura assicurativa del veicolo in questione o di veicolo che rimane ignoto).

Ecco le 4 regole fondamentali per ottenere il giusto risarcimento in tempi brevi. 

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  1. Quali figure parentali hanno diritto al risarcimento? I prossimi congiunti che la Legge riconosce come aventi diritto al risarcimento danni a seguito di incidente stradale mortale sono: genitori, figli, coniuge o convivente, fratelli/sorelle e nonni. Per tutte le altre figure parentali corre l’obbligo di dimostrare un particolare rapporto di affettività e di frequentazione con il congiunto.
  2. Secondo quali criteri viene calcolato il risarcimento? La giurisprudenza di legittimità ha stabilito quelli che sono i valori economici di riferimento da riconoscere a ciascun avente diritto al risarcimento danni e lo ha fatto attraverso le cosiddette Tabelle del Tribunale di Milano a cui anche il recente DDL Concorrenza rimanda in attesa dell’approvazione del DM che varerà la tabella unica nazionale. Pertanto le tabelle del Tribunale di Roma non sono più applicabili. Le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono dei valori compresi tra un minimo ed un massimo, che vedono raggruppati negli stessi valori da un lato genitori, figli e coniuge/convivente e dall’altro fratelli/sorelle e nonni. Per individuare il valore economico del risarcimento danni a cui si ha diritto, ogni parente dovrà tener conto di alcuni criteri detti “correttivi” che sono l’età di vittima e congiunto, la convivenza o meno con la vittima, la sussistenza in vita di altri parenti dello stesso grado di parentela della vittima.
  3. A chi affidarsi per richiedere ed ottenere il risarcimento? Innanzitutto è importante affidarsi ad esperti del settore. La materia del danno da morte e del relativo risarcimento è molto delicata e richiede un’esperienza davvero specifica. Ma come scegliere la giusta assistenza? Il primo consiglio è quello di non affidarsi mai a “conoscenti”, parenti dei parenti, amici degli amici, che non diano dimostrazione di conoscere la materia. Il secondo consiglio è quello di pretendere un’assistenza gratuita, ovvero che non vada ad intaccare il vostro risarcimento se non nella misura in cui gli onorari pagati dalla Compagnia assicurativa siano inferiori al 10%. Come si può verificare questo? È semplice: le quietanze che dovrete firmare per il pagamento del risarcimento a voi dovuto dovranno tassativamente indicare anche degli onorari pagati al vostro patrocinatore. Ma quali rischi si corrono affidandosi a dei professionisti non esperti? I più evidenti sono: un risarcimento non adeguato, a vantaggio esclusivo delle Compagnie assicurative; tempi di attesa troppo lunghi per una trattativa stragiudiziale. E in alcuni casi anche appropriazione indebita e infedele patrocinio (vedi articolo).
  4. Qual è la procedura da adottare per ottenere il risarcimento? Fondamentale fin da subito è intervenire nella fase delle indagini preliminari. Un incidente stradale con esito mortale, infatti, dà luogo a due procedure distinte: quella penale e quella civile. L’importanza di intervenire nella fase delle indagini preliminari (penale), per intenderci quelle che instaura e porta avanti d’ufficio il pubblico ministero (senza cioè che ci sia una denuncia da parte dei danneggiati), si ripercuote anche nella richiesta di risarcimento (civile). Infatti, in sede penale è possibile per le parti offese dal reato, quindi i prossimi congiunti della vittima, nominare dei propri consulenti al fine di espletare perizie medico legali (es. autopsia) o cinematiche per stabilire il nesso di causa tra incidente e decesso e per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente stradale. Contestualmente, è opportuno ed anzi doveroso mettere in mora la Compagnia assicurativa di controparte, per iniziare fin da subito un dialogo tra patrocinatore dei congiunti e assicurazione civile e mettere le basi per quella che sarà la trattativa vera e propria del risarcimento. Si è detto fin da subito e si ribadisce ora, che le tabelle del Tribunale di Milano fanno riferimento ad una forchetta molto ampia e che è quindi compito del patrocinatore, dell’esperienza e capacità nonché del “peso contrattuale” (numero di sinistri mortali aperti con la stessa compagnia), riuscire ad ottenere un risarcimento piuttosto che un altro. È bene inoltre ricordare che tutto ciò che non si ottiene in sede di risarcimento è una donazione alle Compagnie assicurative, che ben non lesinano nell’approfittarsi dell’inesperienza di un patrocinatore.