Quali sono i nuovi parametri risarcitori utili alla quantificazione dei danni subiti per macrolesione

La parola all’esperto.

Dopo anni di incertezza circa la corretta applicabilità dei parametri risarcitori utili alla quantificazione dei danni subiti per macrolesione lo scorso 13 gennaio il Ministero per lo Sviluppo Economico, e non più il Ministero della Salute, ha avviato la pubblica consultazione sullo schema di Decreto del Presidente della Repubblica, e la relazione, che dovrebbe finalmente conferire certezza e uniformità ai risarcimenti dei danni non patrimoniali derivanti da lesioni gravi.

Una riforma necessaria per «garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto in linea con gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sviluppatisi nell’ultimo decennio e che hanno trovato nei tribunali di merito applicazione al caso concreto di risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da macrolesioni».

Lo schema proposto prevede una Tabella unica nazionale finalizzata a fornire i criteri attraverso i quali poter valutare uniformemente il cd “macrodanno” ovvero le menomazioni all’integrità psicofisica ricomprese tra 10 e 100 punti di invalidità, attraverso l’indicazione del valore pecuniario da attribuire, per ciascuna menomazione, a ogni singolo punto di invalidità.

Con l’attuale riforma i valori economici delle singole invalidità, sensibilmente inferiori a quelli indicati nelle vecchie Tabelle milanesi, sono stati determinati con il sistema del punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità, con conseguente incremento del valore economico del punto all’aumentare dell’invalidità e suo decremento al crescere dell’età del danneggiato.

Ma a differenza di quanto previsto nella tabella adottate dal Tribunale di Milano l’incremento del valore economico del punto rispetto alla percentuale di invalidità è stato calcolato sulla base di un moltiplicatore più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi.

Una rilevante novità introdotta dallo schema di Dpr è la separata valorizzazione del danno morale.

Infatti, in ossequio a quanto stabilito dagli attuali consolidati orientamenti giurisprudenziali il danno non patrimoniale, pur unitariamente inteso, è stato separatamente valorizzato nelle due componenti del danno biologico (inteso come lesione dell’integrità fisica) e del danno morale (inteso come danno da sofferenza e turbamento dell’animo).

La nuova tabella provvede quindi ad incrementare i valori del danno biologico in via percentuale e progressiva per ogni singolo punto di invalidità attraverso un moltiplicatore per danno morale che, al fine di consentire una miglior personalizzazione di tale voce può essere minimo, medio o massimo fermo restando la necessaria e rigorosa allegazione e prova.

Il nuovo assetto imposto dal MISE che a una prima lettura sembrerebbe far pensare ad un aumento del valore del punto rispetto ai vecchi parametri adottati, in realtà lo rende ampiamente inferiore a quello stabilito dal Tribunale di Milano, comunemente utilizzate in precedenza.

Tutto questo trova un fondamento nell’esigenza di coerenza e continuità che si è voluto attribuire nel passaggio dalle microlesioni (fino a 9 punti) a quelle più gravi, in ossequio al principio contenuto nell’art.138 D.Lgs. 209/2005 con cui si vuole garantire la sostenibilità del sistema, contemperando l’esigenza di un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto con quella di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori.

E’ stato, inoltre, stabilito che la stessa tabella nazionale non solo debba essere applicata ai sinistri derivanti dalla circolazione stradale ma anche per risarcire i danni dovuti a responsabilità medica.

Dopo l’entrata in vigore del della legge “Gelli” (legge 24/2017), che ha esteso al settore della Rc sanitaria l’applicazione della disciplina del risarcimento del danno alla persona da Rc auto, le esigenze di certezza proprie di questo settore hanno assunto un’urgenza ancora maggiore.

Entrambi i sistemi risarcitori sono, infatti, obbligatoriamente assicurati e necessitano di regole tali da consentire una miglior prevedibilità dei valori dei potenziali risarcimenti.

Resta da capire se con queste impostazioni la nuova tabella riesca a fornire risposte coerenti e ugualmente efficaci soprattutto ai danneggiati.

Nulla invece è stato disposto in materia di risarcimento di danno da morte.

Sul punto appare doveroso considerare che con l’entrata in vigore della nuova tabella unica per le lesioni macropermanenti, si debbano dover ritenere ormai superate le Tabelle del Tribunale di Milano che, come detto, prima del 13 Gennaio erano quelle uniformemente adottate in territorio nazionale.

Pare quindi auspicabile che per la liquidazione dei danni derivanti da perdita di un congiunto si debba prediligere l’adozione delle tabelle del Tribunale di Roma, con parametri che permettono una maggior prevedibilità rispetto alle tabelle milanesi così come previsto dalla Sent. Cassaz. Civ. 29495/19 che hanno ribadito che “Quanto all’applicazione di criteri tabellari preme sottolineare che la più recente giurisprudenza di legittima ha chiarito che “nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale – diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all’integrità psico-fisica – le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell’equità su tutto il territorio nazionale”.