I criteri di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.
Novità in tema risarcitorio del danno da perdita parentale
Il vuoto determinato dalla definitiva perdita di un congiunto nonché dell’effettiva rottura del legame affettivo che intercorre tra vittima e avente diritto, il c.d. danno da perdita parentale, da anni è oggetto di discussione della Giurisprudenza.
Neanche il tempo di verificare gli impatti delle recenti novità sul risarcimento del danno non patrimoniale da lesione fisica (nuova tabella “milanese” e proposta Mise di tabella unica di legge con separata e non automatica liquidazione del danno morale) che di fatto la Cassazione riporta in auge la tabella “romana”, anche se solo per il danno parentale.
Pare, infatti, che per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, a differenza da quanto statuito per il pregiudizio all’integrità psico-fisica, le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscano concretizzazione paritaria dell’equità su tutto il territorio nazionale.
Una forbice differenziale che la Corte ritiene impropria poiché consegna al giudice margine di discrezionalità non controllabili nell’individuazione della somma da corrispondere al danneggiato. Difetta il requisito della «concretizzazione tipizzata» del protocollo equitativo quale deve essere una tabella basata sul sistema del punto variabile.
Con la recente pronuncia del 21 aprile la Suprema Corte di Cassazione, sentenza 10579/2021, ha affermato l’inadeguatezza del metodo milanese poiché i criteri adottati dal Tribunale meneghino sarebbero troppo laschi per soddisfare l’esigenza di uniformità dei giudizi su cui dovrebbe fondarsi il metodo tabellare.
La vicenda oggetto della pronuncia deriva da una controversia in cui la corte distrettuale di Catania aveva disatteso l’applicazione fatta dal giudice di prime cure (Siracusa) delle Tabelle di Roma in materia di danno parentale e si era espressa in favore di quelle di Milano in ragione della loro “vocazione nazionale”.
Con la sentenza in oggetto la Cassazione raccomanda una tabella basata sul sistema a punti, in grado di dare risultati il più possibile esatti, prevedibili e uniformi, per situazioni sostanzialmente omologabili, senza troppi spazi per valutazioni personali che potrebbero sconfinare in libero arbitrio, lasciando la possibilità di applicare sull’importo finale correttivi per la particolarità della situazione.
Gli Ermellini hanno, infatti, dichiarato che “al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchè l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
Così si può discutere se sia davvero opportuno immaginare soluzioni (più) “esatte” rispetto al metodo milanese, che si arrende all’inevitabile versatilità delle casistiche, lasciando al giudice il compito di valutare preoccupandosi solo di contenere il limite massimo (salvo fattispecie eccezionali).
La regola adottata dal Tribunale romano ha il pregio di voler prospettare una maggior prevedibilità al caso concreto ma sconta l’opinabilità di un metodo teso a dare meccanicamente coefficienti di risarcibilità a convivenza, età e grado di parentela, non considerando, invece, la complessità delle relazioni parentali.
Certo la pronuncia in esame non risolve alcuna disputa campanilistica tra distretti, né predilige un modello di liquidazione rispetto all’altro, ma pone con forza e in molti punti la necessità di un ragionevole bilanciamento tra l’esigenza di assicurare una prevedibilità delle pronunce risarcitorie e quella di applicare protocolli di personalizzazione che adeguino gli importi alla concreta peculiarità del caso.
Uno sforzo complesso – al momento rimesso dal Legislatore ancora ai giudici di merito in attesa della Tabella unica nazionale – ma rispetto al quale la Corte ha delineato il perimetro del proprio sindacato nella consapevolezza piena del delicato equilibrio che l’applicazione dell’articolo 1226 del Cc impone all’operatore giudiziario e della necessità di assicurare una verifica del percorso argomentativo.
Tutto ciò premesso, ci si auspica quindi di poter addivenire al più presto a un totale depotenziamento della tabella milanese, in favore di quella romana, che adotta un sistema che attribuisce a ciascun danneggiato un conteggio risultante dalla somma di quelli per età, parentela, convivenza e presenza di altri famigliari conviventi.
https://www.ilsole24ore.com/art/rc-auto-danno-parentale-cassazione-assist-tabelle-roma-AEdZBGF
Per il testo integrale della pronuncia: https://www.assisto.pro/wp-content/uploads/2021/06/sentenza-cassazione-10579-2021.pdf