E’ possibile ottenere il risarcimento del danno per la perdita del proprio congiunto anche per nipoti, generi e nuore?
Quando un nostro caro viene a mancare a causa della condotta illecita posta in essere da terzi, come ad esempio in seguito a incidente stradale o infortunio sul posto di lavoro o per responsabilità medica, ci si chiede se anche per gli appartenenti al nucleo parentale diversi dal coniuge e dai figli, come ad esempio per nipoti, generi e nuore, sia possibile ottenere il ristoro per la perdita del proprio congiunto.
Il diritto al risarcimento dei danni da perdita del legame parentale
Nel nostro ordinamento giuridico il diritto al risarcimento dei danni per la perdita del legame parentale è espressamente previsto dalle tabelle di riferimento adottate comunemente dai tribunali nazionali per gli eredi, come ad esempio coniuge, genitori, figli e fratelli Il c.d. danno da perdita del rapporto parentale ha natura non patrimoniale e si configura quando a causa dell’attività illecita altrui si ha lo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell’affetto e nella quotidianità di tale rapporto, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno dello stesso (Cass. civ., sez. III, n. 23469/2018; Cass. civ., sez. III, n. 901/2018; Cass. civ., sez. III, n. 7513/2018).
La liquidazione di questo tipo di danno, trattandosi di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., avviene “in base a valutazione equitativa tenendo conto dell’intensità del vincolo familiare e della situazione di convivenza.
Valutando anche ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 907/2018).
Diritto al risarcimento per i soggetti diversi dagli eredi
Per quel che attiene, invece, il diritto al risarcimento di soggetti che pur non essendo eredi ma che comunque vantino un rapporto di stretta parentela come ad esempio nipoti, generi e nuore, ancora oggi non vi è alcuna disposizione normativa vera e propria.
Sul punto, però, nel tempo, sia la giurisprudenza di legittimità che quella di merito si sono espresse favorevolmente sostenendo come sia possibile ottenere anche per quest’ultimi il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita di un congiunto.
Innanzitutto occorre specificare che la convivenza col defunto non è più un requisito fondamentale.
Questa condizione, pur rimanendo comunque un elemento da doversi valutare per l’accertamento della sussistenza di una solida e duratura relazione affettiva (prova che, come detto, è essenziale per allargare il risarcimento anche ai parenti della vittima) non preclude la possibilità di veder riconosciuto il ristoro del danno subito.
Infatti, la stessa suprema Corte di Cassazione ritiene ormai pacificamente che «in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta dai congiunti della vittima stradale, questi ultimi devono provare l’effettività e la consistenza della relazione affettiva, rispetto alla quale il rapporto di convivenza».
Questo infatti non è necessario, «ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità» (ex plurimis, Cass. Civ. n. 23917/2013, Cass. Civ. n. 18069/2018; Cass. Civ. n. 7743 /2020).
Ulteriori conferme sono giunte ancora di recente con Ordinanza n. 2818 del 24 marzo 2021, in cui la Corte di Cassazione si è pronunciata in senso favorevole in merito alla configurabilità del diritto al risarcimento del danno in favore dei parenti anche in assenza del requisito della convivenza.
Criteri per la liquidazione del danno per il danno da perdita parentale
Per il calcolo del risarcimento del danno da lesione parentale per i cd eredi del de cuius si utilizzano, come modalità di quantificazione unanimemente riconosciuta le tabelle del Tribunale di Roma sul danno non patrimoniale.
Per soggetti diversi dagli eredi, invece, sarà compito del Giudice in via equitativa stimare l’ammontare dei danni tenendo conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti (Cass. civ., sez. III, ord. n. 907/2018).
In particolare, nel procedere all’accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito dovrà valutare tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
Come ottenere il diritto al risarcimento
Per vedere riconosciuto il proprio diritto al risarcimento è quindi necessario dimostrare al Giudice che tra la vittima e l’avente diritto vi era un effettivo reciproco vincolo di affetto familiare nonché l’intensità del legame affettivo.
Così avviene ad esempio per il de cuius che viveva nello stesso stabile di genero o nuora e che si prendeva cura dei nipoti accompagnandoli a scuola e giocando con loro.
Lo stesso diritto può essere vantato anche dai nipoti che perdono uno zio e viceversa poiché, come ribadito dalla giurisprudenza più recente, ciò che rileva è il rapporto caratterizzato da reciproci affetti; l’assenza della convivenza non comporta aprioristica esclusione del risarcimento. La convivenza costituisce quindi un elemento probatorio utile a dimostrare l’ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum risarcitorio.
Per ottenere il risarcimento del danno da perdita parentale per tutti i soggetti cd. “non eredi”, è quindi necessario allegare e adeguatamente dimostrare per testimoni oppure in via documentale o per presunzioni l’ampiezza e la profondità del vincolo affettivo.
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