Come si esprime la legge italiana e consigli utili in caso di investimento sulle o al dì fuori delle striscie pedonali.
Molto spesso ci si domanda se sia lecito attraversare la sede stradale al di fuori delle strisce pedonali.
Accade, infatti, che per consuetudine in molti centri abitati e non, i pedoni siano soliti attraversare la carreggiata al di fuori degli spazi zebrati al fine di poter raggiungere più rapidamente la loro meta.
E’ in casi come questo che molto spesso ci si domanda se per la vittima il nostro ordinamento giuridico riconosca comunque una tutela e se e in quale misura possa essere risarcita per i danni subiti.
L’investimento di un pedone da parte di un’automobilista costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale in assenza di scontro tra veicoli.
In tale circostanza si applica l’art. 2054 c.c. che al comma 1 impone l’obbligo per il conducente di un veicolo senza guide di rotaie di “risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Come noto, inoltre, il principio generale contenuto nell’art. 3 del Codice della strada prevede che i conducenti di un veicolo devono prestare maggior attenzione e prudenza durante la circolazione, al fine di poter tutelare i cd “utenti deboli” come pedoni, disabili e ciclisti.
La responsabilità del conducente si presume, ma lo stesso può essere esonerato da responsabilità mediante prova diretta, se dimostri di aver tenuto un comportamento esente da colpa, in conformità alle regole del codice della strada e di normale diligenza.
Anche sui pedoni incombe un obbligo di attenersi a precise norme comportamentali.
L’art 190 del Codice della strada, comma 2, disciplina il comportamento del pedone durante la circolazione stabilendo che “per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.”.
Laddove questi non siano presenti o siano distanti più di 100 metri dal punto di attraversamento è consentito oltrepassare la strada solo in senso perpendicolare, dando la precedenza ai veicoli e prestando l’attenzione necessaria ad evitare rischi per sé o per gli altri utenti.
Fermo restando il divieto di attraversamento diagonale di incroci e di attraversare piazze e larghi al di fuori delle strisce pedonali qualora siano presenti, anche se distanti più di 100 metri, non inoltre è permesso sostare o indugiare sulla carreggiata durante l’attraversamento, salvo ovviamente in caso di necessità.
Ciò detto, ci si domanda se al pedone sia consentito l’attraversamento della carreggiata al di fuori dalle strisce pedonali solo nei casi previsti dalla citata norma, lasciando quindi presupporre l’irrisarcibilità dei danni derivanti da altre fattispecie non contemplate.
In tema di totale responsabilità del pedone la suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.18321 del 2019, ha stabilito che il conducente di un veicolo è esente da addebito solo ove venga provato che il comportamento del pedone sia stato la causa esclusiva del sinistro.
Per potersi configurare tale fattispecie è però necessario che l’investimento del pedone fosse imprevedibile e inevitabile, anche osservando tutte le regole di prudenza e diligenza e che la persona investita abbia tenuto una condotta eccezionale, atipica, imprevedibile ed imprevista, tanto da essere capace di produrre da sola l’evento lesivo.
Per spogliarsi di ogni responsabilità il conducente del veicolo, perciò, deve aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal Codice della strada e della comune prudenza senza che in capo a quest’ultimo sia configurabile alcuna oggettiva possibilità di poter prevedere tempestivamente il comportamento del pedone e dei suoi movimenti.
Per essere esente da responsabilità il conducente deve quindi poter dimostrare che non c’era alcuna possibilità di evitare lo scontro, anche utilizzando la prudenza richiesta.
L’attraversamento di un pedone è infatti difficilmente considerato un evento imprevisto e inevitabile, sia per la sua lentezza, sia per la sua visibilità.
Tuttavia, anche a quest’ultimo può essere applicata una percentuale di responsabilità quando il suo comportamento colposo abbia contribuito al verificarsi dell’evento e delle sue conseguenze.
Laddove, infatti, sia ravvisabile un concorso di colpa del pedone, così come stabilito dall’articolo 1227 del Codice civile, il risarcimento deve essere diminuito in base alla percentuale di responsabilità riscontrata.
Nel caso che qui ci impegna la condotta del pedone che attraversa al di fuori delle strisce è concausa dell’evento lesivo qualora dal fatto ne scaturisca un incidente (cfr Cass. n. 2241/19 ).
Detto ciò, in caso di investimento nonostante sia ravvisabile un concorso di colpa anche in capo al pedone, il conducente di un veicolo ha quasi sempre una percentuale di responsabilità, anche ove il danneggiato stesse attraversando fuori dalle strisce.
La stessa giurisprudenza di legittimità è ormai uniforme nel ribadire, infatti, l’assunto che “Chi investe un pedone ha sempre torto, salvo prova contraria” (cfr Cass. sent n.17148/19).
Anche in caso di investimento del pedone che attraversa con semaforo rosso la responsabilità del conducente non può essere automaticamente esclusa (cfr Cass. n.3964/2014).
Una velocità eccessiva o non adeguata del veicolo esclude, ad esempio, ogni possibilità di essere esente da responsabilità in caso di investimento.
Anche recentemente gli Ermellini hanno inoltre recentemente chiarito che per “strisce pedonali” non devono essere considerate solo quelle con il segnale bianco a terra ma anche la vicinanza alle stesse.
Si deve, quindi, aver riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l’attraversamento pedonale e gli stessi giudici della Suprema Corte hanno così precisato che “il conducente del veicolo è tenuto a osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle strisce o nelle vicinanze” (cfr Cass. n. 4738/21).
In virtù della disamina effettuata non vi è quindi alcun dubbio che la giurisprudenza maggioritaria sia ormai orientata in senso favorevole al riconoscimento del risarcimento del danno derivante da investimento pedonale anche avvenuto al di fuori delle strisce pedonali, facendo prevalere su qualsia comportamento tenuto dal pedone, le regole di prudenza e diligenza dettate dal principio cardine richiamato nell’art. 3 del codice della strada cui il conducente di qualsiasi veicolo deve attenersi.